Noi ci teniamo la 180, voi mettete i fondi

Noi ci teniamo la 180, voi mettete i fondi

Pordenone

Mentre nel 1978 la legge 180 fu approvata in Parlamento praticamente all’unanimità, il 17 maggio 2012 la Commissione parlamentare Affari sociali adotta un testo base in materia di assistenza psichiatrica non condiviso neppure dal Governo, cha ha però il merito di sollevare tante critiche e rimettere in moto la riflessione sulla salute mentale.
Ricordiamo che il 31 marzo è scaduto il termine entro cui Regioni ed enti locali si sarebbero dovuti dotare di piani per l’accoglienza degli internati negli Opg, cosa che non è avvenuta in alcun posto. E che è in atto un confronto Stato – Regioni, dove è in corso di elaborazione un Atto di intesa per definire le linee per l’assistenza sanitaria e sociale delle persone con disturbi mentali.
Dal lavoro della Commissione parlamentare scaturiscono delle “Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica”, dal confronto Stato – Regione un “Piano d’Azione Nazionale Salute Mentale”.
Sappiamo che ogni parola ha un significato che va ben oltre la stessa. Passare dal termine “psichiatria” a quello “salute mentale” è stato per molti un percorso lungo, anche sofferto e contrastato, che ha significato passare da un concetto ed un mondo di chiusura, violazione, negazione ad uno di apertura, rispetto, affermazione. Non per niente si chiamano Dipartimenti di Salute Mentale e Ospedali Psichiatrici Giudiziari.
Leggendo la proposta di testo unificato in materia di assistenza psichiatrica, è triste constatare che il legislatore si ponga chiaramente (primo articolo) l’obiettivo di garantire la continuità degli interventi psichiatrici per l’intero ciclo di vita, dando l’impressione di ritenere scontato che dalla malattia mentale non si possa “guarire”.
Passando ad interpretare un po’ di sigle, ci accorgiamo che l’ASO (Accertamento Sanitario Obbligatorio, su disposizione medica, avvisato il Sindaco) è un pre – TSO, che può durare al massimo 48 ore, che viene effettuato al di fuori dei reparti di diagnosi e cura qualora il paziente manifesti un rifiuto attivo.
Il TSN (Trattamento Sanitario Necessario) è nella pratica il vecchio TSO, infatti si rimanda all’art. 35 della legge 833/78. Con qualche piccola differenza però: i 7 giorni previsti dalla 833 diventano 15. Tempo comunque limitato probabilmente per non aggravare i costi di degenza ospedaliera. Infatti l’articolo successivo introduce il TSN sine-die. E’ quello extraospedaliero che, offrendo la garanzia di un progetto terapeutico personalizzato scritto, verificato dal giudice tutelare trimestralmente, può durare un anno per “vincolare il paziente al rispetto di alcuni principi terapeutici”, obbligandolo a stare nelle comunità accreditate o nelle residenze protette. Se non è chiaro cosa succede, se lui vuole andarsene e magari se ne va (ogni tanto accade, a meno che non si mettano le sbarre alle finestre, ma per fortuna anche in questo caso a volte si evade), è chiaro che, come prescritto nella legge n. 36 del 1904, il giudice nomina automaticamente, in caso di trattamento necessario extraospedaliero prolungato, “un tutore e amministratore provvisorio che abbia la rappresentanza legale dell’alienato”, pardon, siamo nel 2012, un “amministratore di sostegno per la persona sottoposta al trattamento”.
È questo che rende “inutile” l’iniziativa di legge e rende vane anche quelle affermazioni condivisibili, che pur ci sono, ma che nell’agire quotidiano già si praticano ogniqualvolta possibile. Le iniziative di prevenzione e lotta allo stigma, il lavoro sulla doppia diagnosi, gli inserimenti lavorativi, i rapporti con le università, le visite a domicilio, l’informazione ai familiari (la formazione anche, le tecniche di autodifesa no) sono buone prassi, certo non presenti in tutti i territori. Dipende dalle risorse, umane ed economiche a disposizione, per cui come dieci anni fa proviamo a pensare quanti soldi vengono spesi in questa vuota discussione invece che in modo utile e condiviso… , ed iniziamo a farlo.

Ardea Moretti

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